2012 - Articolo per Liberazione
(senza data)
PROBABILMENTE IL REFERENDUM PROPOSTO DALLA LEGA NORD SULLA LEGGE FORNERO NON SI TERRA’.
Nel 1992, pressato dalla crisi fiscale dovuta al collasso del Sistema Monetario Europeo, l’allora governo Amato fece approvare al Parlamento una riforma delle pensioni molto innovativa: la legge 503/92. Tra gli altri provvedimenti, la riforma aumentava l’età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 per le donne.
L’anno successivo un comitato guidato da Massimo Giancarlo Stroppa, Marco Lombardi, Vincenzo Miliucci e Angiolino Mazzieri raccoglieva le 500.000 firme necessarie per proporre un referendum abrogativo della suddetta legge e le consegna alla Cassazione, la quale rinviava la questione di legittimità alla Corte Costituzionale.
Cosa avvenne? Che la proposta di referendum fu respinta! Difatti la Corte giudicò estendibile alla legge Amato il divieto di promulgazione di referendum su leggi di bilancio previsto dall’art.75 della Costituzione Italiana, rifacendosi alla sentenza Corte Cost. 16/78 per la quale attraverso una “interpretazione logico-sistematica”, “vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75″.
Leggiamo dalla sentenza di rigetto (Corte Cost. 2/94) che ” dovrà farsi ricorso per valutare, nei singoli casi, se le leggi che assumono funzione di provvedimenti collegati alla legge finanziaria….presentino “effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività” delle leggi di bilancio, da essere sottratte a referendum, diversamente dalle altre innumerevoli leggi di spesa. Questo stretto collegamento si può ritenere sussista se il legame genetico, strutturale e funzionale con le leggi di bilancio sia tale che le norme sostanziali collegate incidano direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e siano essenziali per realizzare l’indispensabile equilibrio finanziario“. Più avanti: “Gli effetti dell’atto legislativo oggetto delle richieste referendarie risultano strettamente collegati nel tempo all’ambito di operatività delle leggi di bilancio, come sottolinea anche il documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 1993-1995, il quale indica le riduzioni di spesa determinate dalla legge delega in materia di previdenza tra quelle dirette ad assicurare l’azzeramento del disavanzo corrente.”
In buona sostanza, essendo quella riforma strettamente legata all’equilibrio dei conti pubblici, non poteva essere sottoposta a referendum ai sensi di una corretta interpretazione dell’art.75 Cost.
E che cosa è successo nel 2011? Una situazione molto simile: a seguito della delicatissima situazione del bilancio pubblico italiano (LO SPREAD! LO SPREAD!), il governo Monti varò il famoso decreto Salva-Italia per “rimettere a posto i conti”, decreto che comprendeva anche una nuova riforma delle pensioni che ha innalzato l’età pensionistica e completato il passaggio al sistema contributivo già cominciato nel 1995 con la riforma Dini. La riforma Fornero si inseriva quindi in un quadro di manovre per la stabilizzazione delle finanze pubbliche: vediamo allora come questo caso sia molto vicino a quello verificatosi nel 1992-93-94.
Non sono un giurista, ma ho studiato abbastanza per sapere che i due momenti storici sono per molti versi simili: ritengo sia altamente probabile che la Corte Costituzionali ragioni in un modo simile ad allora e non consenta il referendum sulla legge Fornero per incostituzionalità ai sensi dell’art 75 Cost. .