2004 - Sussidio disoccupazione, pensione di anzianità e ritardo TFR

 

SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE E PENSIONE DI ANZIANITA’ Vi pare giusto che i periodi in cui percepiamo il sussidio di disoccupazione non valgono per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità?

Questa domanda è stata posta anche da alcune lavoratrici in un’assemblea sulle pensioni, a cui ho partecipato, a Porto Maggiore di Ferrara. E’ vero i lavoratori e le lavoratrici che ricevono il sussidio ordinario di disoccupazione non possono far valere il periodo di disoccupazione ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità. Sono in gran parte donne occupate nei lavori stagionali in agricoltura, nel turismo, in attività considerate marginali e questa norma si applica anche ai lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. Sono invece validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione di nazianità i trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori agricoli, per i lavoratori dell’edilizia: è valida a questo fine l’indennità di mobilità, i periodi di cassa integrazione. E’ palese la discriminazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che ricevono il sussidio ordinario di disoccupazione. Il sussidio fu istituito nel 1952 con la legge 218: tale legge estendeva quanto previsto dal regio decreto del 1935, n. 182 ai fini pensionistici per il servizio militare e la maternità. Nel 1969 lalegge 153 istituiva la pensione di anzianità (art. 22) ma non riconosceva validi, ai fini della maturazione dell’anzianità contributiva, i periodi di disoccupazione ordinaria. Successivamente tutte le leggi che hanno istituito altre forme di intervento per i periodi di disoccupazione hanno riconosciuto valida la conseguente contribuzione anche per le pensioni di anzianità. L’on. Alfonso Gianni, parlamentare di Rifondazione Comunista, presenterà in questi giorni, una proposta di legge. Non solo, quando la controriforma delle pensioni in discussione al senato approderà (speriamo mai) alla Camera proporrà un emendamento che porti a riconoscere che i “periodi di disoccupazione ordinaria concorrono a determinare il requisito contributivo anche per le pensioni di anzianità”. Non facciamoci illusioni, sono 35 anni che questa palese ingiustizia a danno dei lavoratori stagionali è in vigore, ma non è mai stata messa in discussione dalle Confederazioni sindacali e nemmeno dai sindacati delle categorie più interessate: lavoratori agricoli, commercio, turismo, ecc.

SE RITARDA IL TFR … - Sono andata in pensione il 1° settembre 2003, lavoravo come collaboratrice domestica presso l’Istituto Superiore di Stato a Monterotondo. A tutt’oggi, a distanza di 7 mesi ancora sono in attesa di avere sia il decreto, che il Tfr. Vi chiedo quali passi devo fare. Così dicasi anche per una causa di servizio in corso, per la quale non ho mai ricevuto l’esito.

Se la pensione non le venisse ancora corrisposta sarebbe bene produrre un sollecito urgente all’Inpdap. Per la corresponsione del Tfr l’Ente ha 90 giorni di tempo, nel suo caso ne sono già trascorsi 240. Può presentare un sollecito, possibilmente di natura legale, altrimenti c’è il rischio che venga ignorato. Per quanto concerne l’esito della causa di servizio in generale la risposta si ha dopo un anno. Credo che ogni commento sia superfluo.

 

Data documento: 
Sabato, 10 Aprile 2004